STATUTO
“Associazione Sportiva
Dilettantistica Ciclisti Riello”
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel
rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della
normativa in materia l’associazione denominata “Associazione Sportiva
Dilettantistica Ciclisti Riello”.
2.
La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché
il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via
automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto
l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e
limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3.
L’associazione ha sede legale in via Stradella n. 2 37045
Legnago (VR) e sede operativa in via Pisane Righette n. 48/A 37045 San Pietro
di Legnago (VR)
4. Il trasferimento
della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
1.
L’associazione sportiva
dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme
di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2.
L’associazione
aderisce all’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di
Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione
sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità
istituzionali.
3.
In questo senso,
l’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato
Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti
di ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima
intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ACSI APS, quale Ente di
Promozione Sportiva affiliante e ai fini della qualifica di ASD, l’associazione
è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche.
4.
L’Associazione, nel
perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di
partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da
parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso
la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati e l’elettività delle cariche associative.
5.
L’assemblea può
deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
1.
Lo statuto vincola
alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
1.
Lo statuto è
valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12
delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
1.
L’Associazione è
costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
2.
In particolare,
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si
propone di:
·
promuovere
l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate
al miglioramento fisico e psichico della persona;
·
operare per la
realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in
collaborazione con altre organizzazioni;
·
informare e
stimolare l’opinione pubblica alla cultura e
allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite
le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e
culturali, nonché all’attività sportiva;
·
organizzare,
gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
·
incentivare e
sviluppare l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti
solidaristici e di volontariato;
3.
L’Associazione,
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto
l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina
sportiva di Ciclismo comprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. n. 36/2021.
ART. 6
(Ammissione)
1.
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che
condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare
le attività di interesse generale.
2.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di
amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La
deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli
associati.
3.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di
amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni,
motivandola.
4.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale
comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in
occasione della successiva convocazione.
5.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo
restando il diritto di recesso.
6.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non
rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
1.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e
controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite
dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel
libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno;
- rispettare lo statuto e le direttive dell’ACSI APS,
quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le
modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo
competente.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
1. Il volontario è colui che mette a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2. La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale
svolge la propria attività sportiva.
3.
L’attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di
tipo forfetario.
4. Gli organi sociali
(ART. 11) dell’associazione Ciclisti Riello definiscono con questo statuto di
esercitare i lori ruoli nei confronti di tutti gli associati in forma
volontaria e quindi senza richiesta di compenso alcuno
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
1. La qualità di associato si
perde per morte, recesso o esclusione.
2. L’associato può recedere
dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.
3. L’associato che contravviene
gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e
dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
4. L’associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della
deliberazione.
ART. 10
(Tesserati)
1. Assumono la
qualità di tesserati dell’Associazione tutti coloro che intendano partecipare
in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte
dall’Associazione medesima, condividendone le finalità.
2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i
diritti e doveri ad essa legati. L’adesione e la partecipazione si realizza
mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività
secondo le modalità previste dal presente Statuto.
ART. 11
(Gli organi sociali)
1. Sono organi
dell’associazione:
- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (Facoltativo. Se richiesto/nominato
dall’assemblea)
ART. 12
(L’assemblea)
1.
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione,
iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
È l’organo sovrano.
2.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di tre associati.
3.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o,
in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai
convenuti all’assemblea stessa.
4.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare
almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data
della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di
seconda convocazione.
5.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o
sulla chat whatsapp di gruppo degli iscritti
6.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un
decimo degli associati o quando l’Organo di amministrazione lo ritiene
necessario.
7.
Le
riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o
videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo
il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare
l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e
constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle
adunanze e deliberazioni dell’assemblea.
10. L’Assemblea può
essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto, per lo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.13
(Compiti dell’Assemblea)
1.
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
1.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in
proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o in delega.
2.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipa e vota. Nel caso di invio di voto a mezzo posta elettronica o
comunque per comunicazioni formali gli indirizzi e-mail da utilizzare saranno
quelli del Presidente e del Vice Presidente
4.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto
economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
1.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto
dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾
degli associati.
ART. 16
(Organo di amministrazione)
1.
L’organo di
amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e
degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e
dalla quale può essere revocato.
2.
L’organo di amministrazione è composto da numero minimo
di 3 (tre) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
3.
Dura in carica per 1 anno e i suoi componenti
non possono essere rieletti per gli stessi ruoli per più di 5 mandati.
4.
L’Organo di
amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e
quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’organo di
amministrazione.
5.
La convocazione
delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la
data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica
o su chat whatsapp almeno 7 giorni prima
della data fissata per la riunione stessa.
6.
L’organo di
amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito
quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
7.
Le riunioni
dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o
videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo
il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo;
b) che sia consentito al Presidente di
accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della
riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8.
Si applica l’articolo
2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si
applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9.
Ai membri
dell’Organo di amministrazione dell’Associazione è fatto divieto di ricoprire
qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della
medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente
di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti
dal CIP.
10.
L’organo di
amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva
dell’assemblea.
11.
In particolare,
tra gli altri compiti:
·
amministra
l’associazione,
·
attua le
deliberazioni dell’assemblea,
·
predispone il rendiconto
economico finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea,
·
predispone tutti
gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio,
·
stipula tutti gli
atti e contratti inerenti le attività associative,
·
cura la tenuta dei
libri sociali di sua competenza,
·
delibera in ordine
all’ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti
associati.
12.
Il presidente
dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato
dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. Il
gruppo Ciclisti Riello conviene opportuno che il proprio Organo di
amministrazione sia composto oltre che dal Presidente, da 1 Vice Presidente, 1
Segretario e 2 Consiglieri
ART. 17
(Il Presidente)
1.
Il presidente è eletto
dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli
atti che la impegnano verso l’esterno.
2.
Il presidente dura
in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
3.
Almeno un mese
prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per
l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
4.
Il presidente
convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
5.
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
1.
È facoltà
dell’Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L’Organo di
controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere
scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice
civile.
2.
Spetta all’organo
di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in
particolare è compito dell’organo medesimo:
- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3.
Può esercitare, al
ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, la
revisione dei conti.
4.
Il componente dell’organo
di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19
(Libri sociali)
1. L’associazione ha
l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di
amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo
di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali,
tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il
registro degli eventuali volontari, tenuto a cura dell’Organo di
amministrazione.
2.
Tutti gli
associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il
diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente,
entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART. 20
(Patrimonio e Risorse economiche)
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni
mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a
qualsiasi titolo.
2.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato
per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
·
quote associative;
·
contributi pubblici e privati;
·
donazioni e lasciti testamentari;
·
rendite patrimoniali;
·
entrate derivanti dall’eventuali attività diverse da quelle
principali ed entrate dall’attività di raccolta fondi;
·
rimborsi da convenzioni.
ART. 21
(I beni)
1. Nel momento in cui
l’associazione viene a disporre di beni, questi stessi potranno essere composti
da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i
beni registrati mobili potranno essere acquistati dall’associazione, e ad essa saranno
intestati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto.
ART. 23
(Rendiconto economico-finanziario)
1. L’esercizio-finanziario
dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al
riguardo, l’Organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario,
che rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e
finanziario dell’associazione.
2. Il rendiconto
economico-finanziario, predisposto dall’organo di amministrazione, viene
approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
cui si riferisce il consuntivo.
3.
L’Organo
di amministrazione documenta il carattere secondario
e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021,
nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto
nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto
medesimo.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)
1. I volontari sono
assicurati dall’Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l’art. 18, comma 2 del
D.lgs. n. 117/2017.
ART. 25
(Responsabilità dell’associazione)
1. Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte
rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione.
ART. 26
(Assicurazione dell’associazione)
1. L’Associazione può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)
1. In caso di
estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai
fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge
vigenti.
ART. 28
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni
sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
Legnago,
li 1-12-2023
Come da verbale in allegato alla presente, in data 30
novembre 2023 i componenti del gruppo Ciclisti Riello si sono riuniti in
assemblea straordinaria presso la sede operativa del gruppo e ha approvato i
contenuti del presente statuto. L’assemblea nel corso del suddetto
incontro ha eletto Presidente del Gruppo, all’unanimità, il sig. Andrea Lovato.
Contestualmente sono stati votati come parte dell’organo di amministrazione i
sig. Stefano Fraccaroli, Nicola Zanardi, Moreno Zanardi
e Cristian Cestaro. L’assemblea, dato l’esiguo numero di
componenti del gruppo, ha deciso di non dare vita ad un organo di controllo
demandando tale eventuale opzione a tempi futuri.
In
fede.
Presidente
Ciclisti Riello
Andrea
Lovato